ESENZIONI AL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA IMU 2020 (DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto rilancio”)
In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata (acconto) dell'imposta municipale propria (IMU) relativa a:
- Immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali
- Immobili degli stabilimenti termali
- Immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fini di lucro)
- Immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.
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Vedi sito MEF di pubblicazione aliquote IMU