Canone Unico Patrimoniale


Cos’è il CANONE UNICO PATRIMONIALE?

L'art. 1, comma 819, della Legge 160/2019 prevede, come presupposto per l'applicazione del nuovo canone:
 
a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;
 
Il nuovo canone è caratterizzato dal principio dell'alternatività ovvero "l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del comma 819" della Legge 160/2019;

REGOLAMENTO

La disciplina locale del Canone unico è stabilita con apposito regolamento da adottarsi, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, con deliberazione di Consiglio Comunale;
 
Ai sensi dell'art. 1 comma 817 della Legge 160/2019, il Canone unico deve essere disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal nuovo canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe.
 
Per ulteriori dettagli potete visionale il Regolamento del Canone Unico al link:  Collegamento alla sezione Regolamenti del sito istituzionale

Come si paga:

Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato,  di  norma,  in  un'unica  soluzione,  contestualmente  al  rilascio  della autorizzazione qualora l'importo del canone superi Euro 1.000,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell’interessato, concederne la rateazione (massimo  12 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;
Per le occupazioni e per  le esposizioni  pubblicitarie  permanenti,   il pagamento  del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione;  per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31/01; per importi superiori a Euro 400,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro  rate,  la  prima  delle  quali  da  corrispondere  contestualmente  al  rilascio  della concessione,  le  restanti  tre  rate  scadenti  il  31/03  –  30/06  –  30/09  –  31/12,  sempreché  la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell’autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
La  variazione  della  titolarità  della  concessione  di  occupazione  di  suolo  pubblico  e  della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all’avvenuto pagamento dell'intero importo  del  canone  fino  alla  data  del  subingresso  da  parte  del  precedente  occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
Per i pagamenti  non  corrisposti  o  eseguiti  oltre  i  termini  stabiliti,  trovano  applicazione  gli interessi di legge e le sanzioni di cui all’art 43 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo. 
Il  versamento  del  canone  è  effettuato  secondo  le  disposizioni  di  cui  all’articolo  2-bis  del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.

Le tariffe sono state approvate con deliberazione della Giunta Comunale, visionabile da qui: Consultazione atti